{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-326_1996-02-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21310&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e810f9412a613ea6ba609ae64cdd9060"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:35", "Checksum": "f30e4838c9446a55127b1c84909f5d40", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSignificativa è certo la circostanza che quando la famosa collezione era regolarmente esposta e mostre di richiamo internazionale attiravano interminabili code di visitatori gli edifici ospitanti quegli eventi straordinari non vennero mai vincolati all’uso espositivo sicché è difficile ritenere che vi siano sufficienti ragioni per vincolarli ora che pinacoteca e galleria sono orfane di questi capolavori e che le mostre hanno perso il loro eccezionale richiamo (anche se non la qualità, pur sempre eccelsa). Difficile è soprattutto ritenere che ne risulti rispettato il principio della proporzionalità. Non va dimenticato che la zona SP venne istituita di comune accordo tra comune e proprietario, che ne fu anzi il promotore. Il vincolo d’uso era il prezzo pagato per poter insediare una struttura di notevole impatto in un’area doppiamente protetta (zona di mantenimento, comprensorio rive-lago) dove senza l’interesse pubblico del comune a veder largamente potenziato il prestigioso centro culturale non sarebbe stato possibile costruire. Caduto l’ampliamento, questa contropartita è venuta a mancare, ma nel contempo pure l’interesse del comune a vincolare le strutture esistenti a un’attività espositiva così ridotta è stato fortemente ridimensionato. Si noti che le restrizioni poste dalla zona SP sono particolarmente gravi: in caso di cessazione dell’attività espositiva pinacoteca e galleria non potrebbero essere trasformate per scopi residenziali in quanto tale uso non sarebbe conforme alla destinazione di zona (SP).\nNelle circostanze il TPT, posto di fronte alla contestazione della soluzione integrale, senza alcuna richiesta delle parti di pronunciarsi su una versione parziale e peraltro senza sufficienti motivi per ritenere che la stessa sarebbe stata adottata dal comune e semmai che avrebbe rispettato il principio della proporzionalità, non può che annullare integralmente la risoluzione governativa che approva la zona SP prevista dal nuovo PR.\nSpetterà al comune, cui gli atti vanno rinviati, rivedere destinazione e regolamentazione dell’area in argomento. Se rinuncia ad adottare una variante, la zona SP è soppressa per intero e la relativa area rimane unicamente assoggettata al comprensorio di protezione della riva-lago. Ma il comune potrebbe anche voler ripristinare, in aggiunta al suddetto vincolo, la zona di mantenimento (M), già prevista dal precedente PR (prima della variante dell’87) o adottare altre soluzioni, la cui validità presupporrà che siano dati la base legale, l’interesse pubblico prevalente e la proporzionalità.\n5. Vincoli di arretramento gravanti la fascia edificabile superiore - PQ\nNon è dubbio che la proprietà della ______________, col suo splendido parco, il viale con gli antichi cipressi e l’armoniosa sequenza delle costruzioni, felicemente cinta su tutto il fronte dal lago, richieda particolare attenzione onde evitare che interventi fuori misura ne guastino l’incomparabile bellezza. Comprensibilmente, quindi, il comune si è preoccupato di regolamentarne l’edificazione non solo sulla fascia direttamente a lago, dove il rischio di deturpazione è più evidente, ma anche su quella retrostante, ancora largamente libera di costruzioni, che fa da sfondo alla prima e può quindi facilmente turbarne l’immagine. A questo scopo il PR ha fatto capo al tradizionale strumentario normativo, in particolare istituendo linee di arretramento sui fronti sud, nord ed est.\nSecondo il ricorrente i tanti vincoli riducono a pelle di zigrino l’area effettivamente edificabile. E’ possibile sfruttare pienamente gli indici di zona solo a prezzo di mortificare al massimo la creatività. A suo giudizio solo un piano di quartiere consentirebbe un’edificazione più qualificata, che tenga adeguatamente conto delle peculiarità del luogo e in particolare dell’esistente edificazione."}