{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-326_1996-02-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21310&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e810f9412a613ea6ba609ae64cdd9060"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:35", "Checksum": "f30e4838c9446a55127b1c84909f5d40", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3.1 La base legale non è, giustamente, contestata e risiede in primo luogo nelle stesse disposizioni del PR istituenti i vincoli in discorso, adottate dal legislativo comunale e approvate dal Consiglio di Stato. Rientra nell’ampia autonomia riconosciuta al comune in materia pianificatoria la competenza di adottare i provvedimenti atti a conferire al suo territorio un assetto che attui gli scopi e rispecchi i principi fondamentali della pianificazione scatenti dall’art. 22quater Cost; in specie suddividendo il territorio comunale in zone e disciplinandovi l’uso ammissibile del suolo (art. 1, 3 e 14 seg. LPT). Rientra in particolare in quest’ambito l’istituzione di zone protette prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPT, rispettivamente l’adozione, giusta il cpv. 2, di “altre misure adatte”, al fine segnatamente di proteggere “i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale” (art. 17 cpv. 1 lett. b LPT) nonché “i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali” (art. 17 cpv. 1 lett. c LPT).\nPer quanto concerne specificamente le restrizioni qui all’esame si noti che lo stesso diritto cantonale di applicazione della LPT, nell’indicare a titolo esemplificativo, all’art. 28 LALPT, i possibili contenuti delle rappresentazioni grafiche del PR, menziona, al cpv. 2 lett. f), le zone di protezione dei beni naturalistici, paesaggistici e storico-culturali; alla lett. g) le modalità e i vincoli per agevolare il pubblico accesso e percorso delle rive dei laghi e dei fiumi; alla lett. h) i vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio storico-culturale o della vista panoramica” e alla lett. p) la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici. Quanto all’art. 29 LALPT prescrive che le norme di applicazione del PR (NAPR) abbiano a stabilire sia le regole generali sull’utilizzazione e l’edificabilità del suolo (cpv. 1 lett. a), sia le regole particolari sull’utilizzazione e i parametri edilizi per ogni singola zona (cpv. 1 lett. b). Tra i contenuti facoltativi delle NAPR l’art. 29 LALPT annovera al capoverso secondo la determinazione delle caratteristiche urbanistiche di singole zone (2 lett. a) e le regole relative ai piani di quartiere (lett. c).\nIl comune è dunque tenuto a pianificare il suo territorio e a emanare a questo scopo un corpo minimo di norme; di converso ha un’ampia facoltà nell’espletamento di questa funzione: è solo se la soluzione prevista non rientra nel quadro normale della pianificazione del territorio e comporta un’anomala invadenza della sfera di diritti costituzionalmente protetti che la giurisprudenza esige una base legale di diritto cantonale. La quale è chiaramente presente nel caso concreto.\n3.2 Tratteremo assieme, per la fluidità dei confini separanti i relativi concetti, il tema dell’interesse pubblico, della sua preminenza sugli altri interessi pubblici e privati in gioco e della proporzionalità. Esamineremo l’adempimento di questi presupposti per rapporto alle disposizioni contestate nell’ordine seguente:\n- SP\n- vincoli di arretramento sulla fascia alta della proprietà - - richiesta di piano di quartiere\n- passo pedonale\nPer gli altri vincoli, ci siamo già pronunciati, richiamandoci alla sentenza del TF del 20.1.1988, che non richiede ulteriori sviluppi.\n4. Zona speciale Pinacoteca\nCome ricordato in narrativa questa zona è stata creata per secondare i progetti del proprietario che intendeva ampliare l’attuale pinacoteca al fine di collocarvi le collezioni d’arte antica e moderna e disporre di ampi spazi per esposizioni di richiamo internazionale, come quelle che avevano rilanciato in modo eclatante il nome della “______________a”. Comune e Cantone si sono adoperati per adottare risp. approvare in tempi record la relativa variante, che se da un lato prevede la cospicua edificabilità dell’area interessata, dall’altra la subordina alla costruzione di una struttura museale-espositiva. La decisione di trasferire a ______________la collezione (o, secondo la versione del ricorrente, l’irrealizzabilità per motivi tecnico-organizzativi del previsto ampliamento) ha fatto naufragare ogni ragionevole prospettiva di attuare l’ambizioso progetto[U1][U2] e quindi di fare dell’intera area vincolata l’uso previsto. Il vincolo non è più sorretto in quell’estensione da un interesse pubblico sufficiente e soprattutto attuale.\nNon si ravvisano d’altra parte motivi che impongano anziché l’annullamento della zona SP, il suo ridimensionamento, ad esempio la sua restrizione all’area occupata dalle strutture espositive attuali (pinacoteca, galleria).\nPer cominciare, nulla consente di assumere che in sede di revisione del PR il comune avrebbe adottato una zona SP ristretta se già allora le prospettive di sviluppo dell’attività culturale si fossero drasticamente ridimensionate e lasciassero prevedere solo il ridotto sfruttamento degli spazi attuali.\nIl comune né lo pretende né chiede, in via subordinata, la restrizione della zona SP qualora non se ne ammettesse l’intera estensione."}