{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-326_1996-02-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21310&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e810f9412a613ea6ba609ae64cdd9060"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:35", "Checksum": "f30e4838c9446a55127b1c84909f5d40", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA proposito del passo pedonale il comune fa valere che, prevedendo non un semplice diritto di passo ma l’allargamento di via ______________, il precedente vincolo era assai più gravoso. Col vincolo attuale il comune intende unicamente garantirsi la possibilità di creare una via di transito pedonale, rinviando la fissazione del tracciato all’atto della progettazione. E’ in quell’occasione che si potrà tener conto dei diversi ostacoli, naturali e non, della sicurezza dell’utente e delle esigenze della proprietà, nel rispetto degli interessi pubblici e privati.\nIl comune gratifica infine di un commento particolare il vincolo SP, che dichiara “voluto dallo stesso ricorrente e per il quale sia il Comune che il Consiglio di Stato hanno profuso un non comune impegno per favorire le allora conclamate intenzioni del ricorrente. Tutti sanno che i motivi del mancato ampliamento della Pinacoteca non sono quelli esposti nel gravame. Attualmente non vi sono comunque ragioni di ordine pianificatorio per procedere ad una modifica del PR: in particolare l’interesse pubblico per la zona SP è tutt’ora esistente. Il vincolo va quindi mantenuto.”\nIl comune conclude postulando l’integrale rigetto del ricorso. Con protesta di tasse e spese.\nH. Il Consiglio di Stato espone nella sua risposta i motivi a sostegno della sua decisione. Il vincolo di arretramento sui fondi ______________ e ______________consente “la salvaguardia di contenuti esistenti in loco” senza peraltro penalizzare il proprietario, che può edificare secondo gli indici di zona.\nIl diritto di passo pedonale è ritenuto di evidente interesse pubblico. Prevedendo il relativo vincolo nel PR il comune compie il primo passo “volto a riservarsi la possibilità di attuare quanto auspicato”, ossia il passo pedonale medesimo. “Sarà nella fase di progetti esecutivi che potranno essere vagliati e ponderati in tutta la loro complessità e ampiezza i problemi tecnici e di natura finanziaria riguardanti diritti di espropriazione.”\nE’ infine riconfermata la scelta e la ponderatezza, dal profilo tecnico-pianificatorio e giuridico, dei vincoli istituiti già dal precedente PR e cresciuti in giudicato.\nIl Consiglio di Stato conclude chiedendo il rigetto dell’impugnativa, con attribuzione di spese e tasse di giustizia al ricorrente.\nII. diritto\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto la legittimazione attiva del ricorrente, già insorto, per gli stessi motivi, in prima sede è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nPresentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.\n2. Il ricorrente contesta daccapo i vincoli previsti dal precedente ordinamento, cresciuti in forza di cosa giudicata e ripresi dal nuovo PR. Comune e governo cantonale negano che tali vincoli possano nuovamente essere impugnati. Tale assunto non merita adesione. Nel quadro di una revisione totale del PR, e tale è quella che ne occupa, il proprietario può far valere che determinate restrizioni alla sua proprietà non sono più giustificate da un interesse pubblico preponderante e quindi non sono più compatibili con l’art. 22ter Cost. (DTF 119 Ia 411 consid. Ib, 118 Ia 384 consid. 4a). In quel caso egli può chiedere che il regime del suo fondo venga riesaminato a norma dell’art. 21 LPT (DTF 120 Ia 232 consid. 2c, 115 Ia 87 consid. 3). Non occorre a questo scopo che le circostanze siano sensibilmente mutate (DTF 115 Ia 88 consid. 3b/bb).\nIn concreto, censure e domande ricorsuali sono dunque ricevibili, altra cosa il loro accoglimento.\nPuò subito essere respinta quella tendente allo stralcio, rispettivamente alla drastica riduzione delle zone M e MS e del vincolo di comprensorio rive laghi.\nContrariamente all’assunto del ricorrente è evidente l’interesse pubblico alla loro istituzione e mantenimento e non si vede quale altro provvedimento potrebbe adeguatamente conseguire, con minore incidenza sulla proprietà, l’obiettivo giustamente perseguito dalle restrizioni. Tutto ciò è stato stabilito con estrema chiarezza dal TF nella sentenza del 20.1.1988 e non è dato ravvisare per quali reconditi motivi le ragioni che allora giustificavano i vincoli in esame non valgano pure oggi.\nGli altri vincoli verranno esaminati, assieme a quelli di nuova istituzione, nei seguenti considerandi.\n3. I vincoli in esame costituiscono con ogni evidenza una restrizione della proprietà. La loro compatibilità con l’art. 22ter Cost presuppone, secondo una costante giurisprudenza, una base legale, un interesse pubblico prevalente e il rispetto della proporzionalità."}