{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-326_1996-02-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21310&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e810f9412a613ea6ba609ae64cdd9060"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.326"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:35", "Checksum": "f30e4838c9446a55127b1c84909f5d40", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.02.1996 90.1994.326\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n5 febbraio 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 25 gennaio 1994 di\n|\n|\n______________ ______________ ______________ ______________, rappr. da: ______________. ______________ ______________ ______________-______________, ______________ ______________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1993 nr. _______ che approva il PR del Comune di ________, Sezione __________ e nel contempo respinge il ricorso di prima istanza del qui insorgente; |\nvisto:\n· le osservazioni 17 maggio 1994 del Comune di ______________e la risposta 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato;\n· il sopralluogo del 4 ottobre 1994;\n· le conclusioni 29 aprile 1995 del ricorrente;\nletti gli atti ed esperiti gli accertamenti necessari;\nritenuto\nI. fatti\nA. Premesso che nel 1971 avvenne la fusione dei comuni di ______________ e di ______________, si pose la necessità di dotare di un nuovo assetto pianificatorio il territorio dell’ex comune ______________. Venne così adottato il PR di ______________, sezione di ______________-______________, approvato dal Consiglio di Stato il 30.11.77.\nIl 9.2.79 fu approvato il Piano di protezione delle rive del lago per la Sezione di ______________.\nSeguirono due varianti, approvate l’11.11.86 e il 17.3.87 e infine la revisione generale del PR di ______________ ______________ ______________-______________, adottata dal Consiglio comunale il 24.2.1992 e approvata dal Consiglio di Stato il 7.12.1993 (risoluzione n. 10645).\nContestati in prima istanza i vincoli gravanti la sua proprietà, il ricorrente, proprietario dei particellari ______________, ______________, ______________, ______________, ______________e ______________, ______________e ______________RFD ______________, Sezione ______________ -______________, impugna in questa sede la risoluzione governativa che, respinto il suo gravame, ha approvato l’avversata revisione del PR.\nB. Sita sulla sponda destra del ______________, tra ______________ e ______________, la proprietà del ricorrente forma due lunghe e strette terrazze disposte a mo’ di gradoni sulla ripida costa. Su quella inferiore, di poco sopra lo specchio del lago, spiccano, attorniate dal parco secolare, la ______________ e la ______________ ______________, dal secentesco corpo centrale; su quella superiore, separata dalla prima da un alto muro di sostegno, si trova, al centro, una grande piscina esterna con gli impianti e una serie di cabine cui fan seguito e ad est alcune costruzioni abitative. Nella sua estremità orientale la proprietà fa parte del nucleo di __________; a monte una ripida scarpata con alberi d’alto fusto la congiunge con l’omonima via.\nC. a. Il PR stabilisce il seguente azzonamento:\n- zona di mantenimento (M, colorata in azzurro sul piano): su quasi tutta la fascia inferiore della part. 291;\n- comprensori riva lago (contraddistinti da puntini): sulla parte inferiore delle part. ______________, ______________e ______________;\n- zona MS (monumenti storici, marrone scuro): metà est della parte bassa della part. 973 e parte bassa della part. 974;\n- zona speciale pinacoteca (SP, in verde scuro): sulla metà ovest della parte inferiore della part. 973 e sulla part. 602 (sede degli uffici della pinacoteca e della Favorita);\n- zona R3a (color bruno): parte alta delle part. ______________, ______________e ______________e part. ______________, ______________.\n- assoggettamento al piano particolareggiato del nucleo di __________ delle part. ______________e ______________.\nb. La parte della proprietà ammessa in zona R3a è colpita dalle\nseguenti restrizioni:\n- linea di arretramento di 12 metri dal confine nord (via ______________) a carico dei fondi ______________, ______________, ______________, ______________, ______________a salvaguardia della vegetazione d’alto fusto presente nell’estrema fascia superiore di quei fondi;\n- linea di arretramento sul lato sud della superficie edificabile dei fondi ______________, ______________, ______________e ______________;\n- distanza minima delle costruzioni a 5 mtl dai confini dei singoli particellari e di 10 mtl tra due edifici.\nD. Per lo più zone e vincoli sono ripresi dal precedente PR (1977) e dalla variante del 1979 (comprensorio di protezione delle rive del lago con le relative norme d’applicazione). Il ricorrente li impugnò presso tutte le istanze, che tutte li confermarono; da ultimo il TF, con sentenza del 20.1.1988.\nParticolare menzione merita la zona SP. Il comune la istituì a mezzo variante di PR - e il Consiglio di Stato la approvò il 17.3.87 -, accogliendo le pressanti istanze del proprietario che intendeva considerevolmente ampliare il complesso pinacoteca-galleria per esporvi la collezione d’arte antica e moderna e disporre di un importante spazio per mostre temporanee. E’ nella memoria di tutti il concorso internazionale indetto a tale scopo, vinto dall’architetto ______________. Poi, come si sa, la collezione ha preso le vie della ______________ e il grande progetto naufragò, chiudendo l’età d’oro della ______________.\nMa la revisione del PR ha pure introdotto nuovi vincoli. Tali sono le linee di arretramento sui lati nord e sud delle superficii edificabili, in zona R3a, dei mappali ______________e ______________; tale, almeno in parte - ma in realtà più nella forma che nella sostanza -, il passo pedonale lungo ______________ ______________, che viene a sostituire il vincolo per l’allargamento di quella strada previsto dal precedente PR.\nE. Il ricorrente contesta l’azzonamento e i vincoli surriferiti e chiede:\n- lo stralcio del vincolo di destinazione SP;\n- lo stralcio, rispettivamente la drastica riduzione delle zone M e MS;\n- la drastica riduzione del vincolo di comprensorio rive laghi;"}