relazione tecnica, p. 70). Ammessa dunque la sussistenza di un interesse pubblico sufficiente deve ancora essere esaminato se il principio della proporzionalità è stato rispettato e segnatamente se il mezzo adottato è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso, è il meno incisivo fra quelli possibili e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato perseguito e la restrizione della proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137). Nel caso concreto lo scopo perseguito dal PR non potrebbe venir raggiunto in altro modo e con limitazioni d'altro genere, quali ad esempio la riduzione del vincolo ad una sola porzione del fondo.