Orbene, a mente di questo Tribunale la doglianza è priva di oggettivo riscontro: nulla consente infatti di ritenere, sulla base degli atti in nostro possesso, che il Comune, nell'istituire il vincolo contestato, sia incorso in errori o si sia fondato su premesse lacunose e non avesse quindi sufficienti elementi a disposizione per decidere a ragion veduta l'ubicazione dell'infrastruttura. Per il che la censura non merita dunque accoglimento. 3. Giusta l'art. 22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio.