{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-325_1998-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21309&nX40_KEY=4933367&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5488220a1e22771d84e42787ef3f86d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.325"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 11.09.1998 90.1994.325"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 11.09.1998 90.1994.325"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 11.09.1998 90.1994.325"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:39:21", "Checksum": "5fa6065eb194921be0bf9e8831b60398", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 11.09.1998 90.1994.325\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).\nQuest'ultimo motivo d'impugnazione, sostanzialmente identico a quello previsto dall'art. 49 lett. b PA per i ricorsi all'autorità federale e dall'art. 104 lett. b OG per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, consente di invocare l'accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, prevalendosi cioè di lacune o di errori che hanno influito direttamente sull'esito della controversia (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 910; Rhinow/Koller/Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, n° 789).\nNel caso concreto la ricorrente rimprovera al Comune di aver omesso di ricercare ubicazioni alternative, in zona o altrove, per la realizzazione della casa per anziani e di aver quindi basato la propria decisione su un accertamento incompleto della fattispecie. Orbene, a mente di questo Tribunale la doglianza è priva di oggettivo riscontro: nulla consente infatti di ritenere, sulla base degli atti in nostro possesso, che il Comune, nell'istituire il vincolo contestato, sia incorso in errori o si sia fondato su premesse lacunose e non avesse quindi sufficienti elementi a disposizione per decidere a ragion veduta l'ubicazione dell'infrastruttura. Per il che la censura non merita dunque accoglimento.\n3. Giusta l'art. 22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.\nSecondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).\nIl principio fondamentale secondo cui scopo essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.) viene ripreso e sviluppato dalla LPT. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata. Si dovrà in particolare tener conto dei bisogni regionali, ridurre le disparità urtanti, rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole o centri per il tempo libero, evitando o riducendo al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull’economia (art. 3 cpv. 4 LPT).\n"}