{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-325_1998-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21309&nX40_KEY=4933367&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5488220a1e22771d84e42787ef3f86d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.325"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 11.09.1998 90.1994.325"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 11.09.1998 90.1994.325"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 11.09.1998 90.1994.325"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:39:21", "Checksum": "5fa6065eb194921be0bf9e8831b60398", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 11.09.1998 90.1994.325\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n11 settembre 1998 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nvicecancelliera |\nMatea Pessina |\nvisto il ricorso del 26 gennaio 1994 di\n|\n|\n______________ ______________, ______________, rappr______________. ______________ ______________, ______________ ______________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla ______________ |\nviste le osservazioni 17 maggio 1994 del Municipio di _ e maggio 1994 del Consiglio di Stato;\nletti ed esaminati gli atti;\nesperiti i necessari accertamenti;\nr i t e n u t o,\nin fatto\na. La _ _ è proprietaria del mapp. n° _ RFD di _, Sez. _, situato in località _ e inserito dal PR 1977 in zona AP/EP in vista dell'insediamento di una nuova scuola materna.\nCon la revisione del PR, Sez. _ /_, approvata dal Consiglio comunale di Lugano il 24 febbraio 1992, la destinazione del vincolo è stata modificata per permettere l'edificazione di una casa per anziani di ca. 75 posti letto.\nb. La proprietaria è insorta contro detto vincolo davanti al Consiglio di Stato, censurando in particolare il carattere pretestuoso della scelta pianificatoria, volta in realtà a riservare una superficie di discrete dimensioni (4270 mq) nella zona pianeggiante del _, e la mancata ricerca di ubicazioni alternative.\nL'Esecutivo comunale ne ha invece chiesto l'integrale conferma, sottolineando la sussistenza di un eminente interesse pubblico alla realizzazione dell'infrastruttura.\nc. Con ris. gov. 7 dicembre 1993, n° _, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR, confermando il vincolo in parola.\nd. Dissentendo da tale decisione e invocando, con riferimento alla mancata ricerca di ubicazioni alternative, un accertamento incompleto dei fatti, la _ _ insorge ora davanti al TPT, chiedendo in via principale l'annullamento del vincolo e in via subordinata il rinvio degli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio.\ne. Nelle loro osservazioni il Municipio di _ e il Consiglio di Stato chiedono la reiezione del gravame.\nf. In data 4 ottobre 1994 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.\ng. Visto il Messaggio del Municipio di _, n° _, del 24 marzo 1995, mediante cui veniva chiesto un credito al Consiglio comunale per verificare a livello pianificatorio i vincoli di destinazione per case per anziani, la presente procedura è stata sospesa in attesa di poter disporre dello studio, studio presentato nel luglio 1997 e acquisito agli atti.\nc o n s i d e r a t o,\nin diritto\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nLa legittimazione attiva della ____________, già insorta in prima sede, per gli stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT).\nPresentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.\n2. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55)."}