2 LPT per la protezione di siti caratteristici, luoghi storici e monumenti naturali e culturali, il diritto cantonale può prevedere, invece delle zone protette, altre misure adatte a tutelarne i valori. Sia la vecchia Legge cantonale edilizia (LE) come pure l’attuale LALPT prevedono espressamente la possibilità per il comune d’istituire nel PR questo genere di provvedimenti pianificatori. A norma dell’art. 28 cpv. 2 lett. a ultima frase LALPT, per esempio è espressamente previsto che all’interno delle varie zone stabilite possono essere previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo svago.