Del resto sulla prima pagina del fascicolo riguardante le NAPR approvate nel 1993, è stato espressamente indicato che nel suo interno sono stati riportati unicamente gli articoli nuovi e quelli che con la revisione hanno subito delle modifiche, ciò che costituisce un chiaro richiamo a consultare il vecchio fascicolo per quel che concerne le norme, che come l’art. 35 in esame, sono rimaste immutate. Di conseguenza questo Tribunale deve ritenere che, diversamente da quanto sostenuto, nella fattispecie il presupposto della pubblicazione sia stato correttamente adempiuto e ciò indipendentemente dal fatto che l’art. 35 NAPR non è più stato espressamente elencato nella nuova stesura delle NAPR.