A livello cantonale l’art 34 cpv. 1 e 2 LALPT prevede che dopo l’adozione di un piano regolatore da parte dell’Assemblea o dal Consiglio comunale, il Municipio deve provvedere sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per un periodo di trenta giorni. Come correttamente rilevato dalle ricorrenti, il PR non si compone solo di rappresentazioni grafiche, ma comprende tra l’altro pure le norme di attuazione (art 26 cpv. 1 LALPT), che, in quanto parte integrante di un piano, sono quindi pure soggette all’obbligo di pubblicazione.