Da qui la loro censura di disparità di trattamento. f. Sia il Municipio con osservazioni 17 maggio 1994 che il Consiglio di Stato con risposta 18 maggio 1994 propongono la reiezione dell’impugnativa. In particolare il Comune ribadisce che nel caso in esame trattasi del solo esemplare di grotto così tipicamente ticinese posto in una zona discosta dall’agglomerato. Esso va pertanto salvaguardato nella sua entità e funzione. Il Comune precisa inoltre che il vincolo di mantenimento della destinazione non interessa tutta la proprietà ma solo l’esercizio pubblico in quanto tale. Non sono pertanto colpiti né la casetta adiacente al grotto né l’appartamento al primo piano dello stabile.