Nel merito le ricorrenti sostengono che l’imposizione prevista non è sorretta da una valida base legale e da un interesse pubblico sufficientemente importante capaci di giustificare una limitazione della loro proprietà e che pertanto l’art. 22 ter della Costituzione è stato violato. Esse ritengono inoltre che le costruzioni esistenti sul loro mappale sono insignificanti dal punto di vista artistico e architettonico e senz’altro non maggiormente meritevoli rispetto ad altri esercizi pubblici del paese ai quali per contro nessun vincolo è stato imposto. Da qui la loro censura di disparità di trattamento.