{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-324_1996-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21308&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8cbe30b2744ea61b5192a84aa2a96331"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.324"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.02.1996 90.1994.324"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.02.1996 90.1994.324"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 02.02.1996 90.1994.324"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:33", "Checksum": "681a749b03696c1355889ed721fbd749", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 02.02.1996 90.1994.324\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ncaratteristiche locali imposti al loro fondo e regolamentati dall’art 35 NAPR,\nin quanto, a loro dire, contrari al diritto di proprietà.\nPer prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto\npubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art.\n22ter Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed\nesplicita quando la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117, consid.\n3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il\nprincipio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale\nistituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF\n115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid.\n2).\nNel caso di specie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. Eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze giurisdizionali del TPT.\nL'oggetto del contendere si riduce pertanto ad una verifica dell'esistenza di una valida base legale, rispettivamente di un interesse pubblico, nonché del rispetto del principio della proporzionalità per i vincoli in esame.\nGiusta l’art. 17 cpv. 2\nLPT per la protezione di siti caratteristici, luoghi storici e monumenti\nnaturali e culturali, il diritto cantonale può prevedere, invece delle zone\nprotette, altre misure adatte a tutelarne i valori. Sia la vecchia Legge\ncantonale edilizia (LE) come pure l’attuale LALPT prevedono espressamente la\npossibilità per il comune d’istituire nel PR questo genere di provvedimenti\npianificatori. A norma dell’art. 28 cpv. 2 lett. a ultima frase LALPT, per\nesempio è espressamente previsto che all’interno delle varie zone stabilite\npossono essere previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme\ndi utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo svago. Rispettivamente\ngiusta l’art. 28 cpv. 2 lett. h LALPT nei PR possono essere fissati dei vincoli\nspeciali per la tutela del paesaggio come pure per la tutela di edifici di\npregio storico-culturale.\nL’art. 29 cpv. 2 lett. d LALPT precisa infine che le norme di attuazione di un\nPR possono segnatamente prevedere l’obbligo di mantenere le costruzioni che\nconcorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio.\nI vincoli in contestazione risultano pertanto disporre di una chiara ed\nesplicita base legale.\nL’interesse pubblico in un vincolo di conservazione delle caratteristiche\nlocali, rispettivamente in un vincolo di mantenimento della destinazione di\nesercizio pubblico, risiede, in concreto, da una parte nella volontà di\ntutelare uno stabile, che pur non presentando caratteristiche architettoniche\ndi pregio assoluto, costituisce una rara testimonianza dell’architettura\nlocale, nonché del modo di vivere d’inizio secolo, e dall’altra nell’interesse\ngenerale a poter disporre di un esercizio pubblico di stampo particolare, in un\nluogo isolato ed ombreggiato, che si presta idealmente ad una funzione\nristoratrice e di svago.\nInfatti come giustamente rilevato dal Comune nelle sue osservazioni, il Grotto\n____________rappresenta uno dei pochi grotti tipicamente ticinese ancora\nrimasti inalterati nella zona.\nInoltre va rilevato che nell’ottica della vocazione turistica perseguita dal\nComune, la presenza di esercizi pubblici di questo genere costituisce una\nsicura attrattiva. Non va dimenticato che per la città di _______ il turismo è\nun settore di primaria importanza, per cui interventi a ciò finalizzati sono\nsenza dubbio d’interesse pubblico, che nelle circostanze concrete prevale su\nquello privato delle ricorrenti a disporre liberamente della loro proprietà.\nPer quanto riguarda il rispetto del principio della proporzionalità, ossia la\nverifica se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili e se\nsussiste un rapporto ragionevole, tra il risultato da raggiungere e le\nrestrizioni della proprietà necessarie al suo conseguimento (cfr. DTF 111 Ia\n98, 113 Ia 137), questo Tribunale ritiene che le misure pianificatorie\nall’esame sono certamente atte a salvaguardare lo stato attuale delle cose,\nsenza d’altro canto creare grossi aggravi alle proprietarie. Il medesimo scopo\nnon potrebbe essere raggiunto del resto con una limitazione meno incisiva per\nle proprietarie. Giova in questo senso ricordare come sia il Comune che il\nGoverno abbiano rilevato che il vincolo di mantenimento di destinazione sia\nriferito unicamente all’esercizio pubblico in quanto tale e non a tutto\nl’edificio.\nPer tutti i motivi sin qui adotti, l’invocata violazione dell’art 22 ter Cost.\nnon può essere accolta.\n6. Resta ancora da esaminare la questione a sapere se l'impugnativa delle ricorrenti non debba essere accolta sulla base del principio della parità di trattamento: a dire delle insorgenti ad altre analoghe costruzioni con esercizi pubblici non é stata imposta la medesima restrizione.\nIl principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato in ambito pianificatorio e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).\nSimili circostanze non si verificano però nel caso all'esame."}