{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-324_1996-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21308&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8cbe30b2744ea61b5192a84aa2a96331"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.324"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.02.1996 90.1994.324"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.02.1996 90.1994.324"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 02.02.1996 90.1994.324"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:33", "Checksum": "681a749b03696c1355889ed721fbd749", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 02.02.1996 90.1994.324\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2b; DTF 101 Ia 104 e rinvii). Inoltre vertendo in concreto l’esame del litigio\nsu mere questioni di diritto, materia in cui il TPT ha piena cognizione, un\neventuale vizio in tal senso sarebbe comunque stato sanato in questa sede con\nl’assunzione del sopralluogo da parte di questo Tribunale (cfr. DTF 119 Ia 150 consid.\n5 bb; RDAT 1980 190 e riferimenti; RDAT 1986 190 no. 170; Rep. 1986 142s, 1980\n3 e riferimenti).\nLa censura sollevata dalle ricorrenti su questo punto non merita pertanto\naccoglimento.\n3. In ordine le\ninsorgenti censurano inoltre la presunta mancata pubblicazione dell’art 35\ndelle Norme di applicazione del Piano Regolatore (NAPR) che regolamenta i\nvincoli imposti sulla loro proprietà.\nSia l’autorità comunale che l’autorità cantonale evidenziano al riguardo come\nnon si sia ritenuto necessario pubblicare nuovamente le norme NAPR che già\nerano in vigore secondo il vecchio PR e per le quali non era prevista alcuna\nmodifica con la revisione.\nL’art 33 cpv. 1 LPT stabilisce che i piani d’utilizzazione devono venir\npubblicati. A livello cantonale l’art 34 cpv. 1 e 2 LALPT prevede che dopo\nl’adozione di un piano regolatore da parte dell’Assemblea o dal Consiglio\ncomunale, il Municipio deve provvedere sollecitamente alla sua pubblicazione\npresso la cancelleria comunale per un periodo di trenta giorni. Come correttamente\nrilevato dalle ricorrenti, il PR non si compone solo di rappresentazioni\ngrafiche, ma comprende tra l’altro pure le norme di attuazione (art 26 cpv. 1\nLALPT), che, in quanto parte integrante di un piano, sono quindi pure soggette\nall’obbligo di pubblicazione.\nDa precisare resta comunque che un piano è da ritenersi pubblicato quando\nchiunque può, senza dover addurre un interesse particolare, consultarlo entro\nun certo termine e durante l’orario abituale (cfr. DFGP, Commento alla legge\nfederale sulla pianificazione del territorio, art. 33 cpv. 1 nota 4 pag. 469).\nIn concreto non risulta che alle ricorrenti sia stato rifiutata la visione dei\ndocumenti, vecchi o nuovi che siano, costituenti l’incarto riguardante il piano\nregolatore della Sezione _. Nella loro censura esse non ne fanno in effetti\nminimamente cenno.\nDel resto sulla prima pagina del fascicolo riguardante le NAPR approvate nel\n1993, è stato espressamente indicato che nel suo interno sono stati riportati\nunicamente gli articoli nuovi e quelli che con la revisione hanno subito delle\nmodifiche, ciò che costituisce un chiaro richiamo a consultare il vecchio\nfascicolo per quel che concerne le norme, che come l’art. 35 in esame, sono\nrimaste immutate.\nDi conseguenza questo Tribunale deve ritenere che, diversamente da quanto\nsostenuto, nella fattispecie il presupposto della pubblicazione sia stato\ncorrettamente adempiuto e ciò indipendentemente dal fatto che l’art. 35 NAPR\nnon è più stato espressamente elencato nella nuova stesura delle NAPR.\nAnche questa censura d’ordine non merita pertanto conferma.\n4. Prima di procedere all’esame delle contestazioni di merito, va precisato che il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).\nIl TPT non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).\n5. Nel merito le\nricorrenti contestano il vincolo di mantenimento della destinazione\ndell’esercizio pubblico, come pure il vincolo di conservazione delle"}