{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-324_1996-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21308&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8cbe30b2744ea61b5192a84aa2a96331"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.324"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.02.1996 90.1994.324"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 02.02.1996 90.1994.324"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 02.02.1996 90.1994.324"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:33", "Checksum": "681a749b03696c1355889ed721fbd749", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 02.02.1996 90.1994.324\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n2 febbraio 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto il ricorso del 24 gennaio 1994 di\n|\n|\n1. _ _,________ 2.___________, __________, 1.,2. _ _, _ _,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 7 dicembre 1993, no. 10645, del Consiglio di Stato concernente l’approvazione del PR di________, sezione _ -_;\nviste le osservazioni 17 maggio 1994 del municipio di __________e la risposta 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato;\nletti ed esaminati gli atti,\nesperiti i necessari accertamenti; |\nr i t e n u t o,\nin fatto\na. Le ricorrenti sono proprietarie del fondo mapp. no. _RFD di _, _, sul quale sorge il __________.\nb. Con la revisione 1992 del ______ di _______, Sezione _ -_, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 febbraio 1992, il comune ha attribuito il fondo delle ricorrenti alla zona R2b gravandolo di un vincolo di mantenimento della destinazione dell’esercizio pubblico, nonché di un vincolo conservativo di caratteristiche locali, regolamentati ambedue nell’art. 35 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore.\nc. Con tempestivo ricorso al Consiglio di Stato la signora ___________e la signora____________hanno contestato, con motivazioni di cui si dirà all’occorrenza di seguito, i suddetti vincoli imposti alla loro proprietà.\nd. Con risoluzione 7 dicembre 1993, il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa e approvato il PR di Lugano Sezione _ -_. Nel merito del ricorso il Governo ha precisato che la misura in esame intrapresa dal comune ha quale scopo quello di garantire e rafforzare quelle che sono le vocazioni turistiche ampiamente riconosciute di cui gode la città di _.\ne. Dissentendo dalla decisione governativa le soccombenti insorgono ora innanzi al TPT. Esse chiedono innanzitutto l’annullamento in ordine dei vincoli posti a carico del loro mappale, rilevando la mancata esecuzione di un sopralluogo da parte dell’autorità di prima istanza, come pure la mancata pubblicazione della norma di PR che regola i contestati vincoli. Nel merito le ricorrenti sostengono che l’imposizione prevista non è sorretta da una valida base legale e da un interesse pubblico sufficientemente importante capaci di giustificare una limitazione della loro proprietà e che pertanto l’art. 22 ter della Costituzione è stato violato. Esse ritengono inoltre che le costruzioni esistenti sul loro mappale sono insignificanti dal punto di vista artistico e architettonico e senz’altro non maggiormente meritevoli rispetto ad altri esercizi pubblici del paese ai quali per contro nessun vincolo è stato imposto. Da qui la loro censura di disparità di trattamento.\nf. Sia il Municipio\ncon osservazioni 17 maggio 1994 che il Consiglio di Stato con risposta 18\nmaggio 1994 propongono la reiezione dell’impugnativa.\nIn particolare il Comune ribadisce che nel caso in esame trattasi del solo\nesemplare di grotto così tipicamente ticinese posto in una zona discosta\ndall’agglomerato. Esso va pertanto salvaguardato nella sua entità e funzione.\nIl Comune precisa inoltre che il vincolo di mantenimento della destinazione non\ninteressa tutta la proprietà ma solo l’esercizio pubblico in quanto tale. Non\nsono pertanto colpiti né la casetta adiacente al grotto né l’appartamento al\nprimo piano dello stabile. A mente dell’autorità comunale le misure previste\nsono pertanto proporzionali e sorrette da un interesse pubblico legittimo\ng. In data 4 ottobre 1994 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.\nc o n s i d e rato,\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995). Il disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.\nIl presente ricorso, inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, è tempestivo. La legittimazione ricorsuale delle insorgenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.\nIl gravame è di conseguenza ricevibile.\n2. Le insorgenti\nlamentano innanzitutto una violazione del loro diritto di essere sentite in\nrelazione alla mancata esecuzione di un sopralluogo da parte del Consiglio di\nStato.\nA questo proposito va rilevato che il diritto di essere sentiti, sancito dall’art\n4 Cost., impone all’autorità giudicante di offrire alle parti la possibilità di\npartecipare all’assunzione delle prove, rispettivamente di proporne e di\ndiscutere le risultanze dell’istruttoria (cfr. DTF 118 Ia 19 consid. 1c e\nrinvii, DTF 116 Ia 99 c. 3b, 115 Ia 11 c. 2b e rinvii). Un mezzo di prova,\nsebbene invocato, può nondimeno essere considerato superfluo dall’autorità\ngiudicante con un giudizio anticipato sulle prove. In effetti giusta l’art 18\ncpv. 1 LPamm (in concreto applicabile grazie al rinvio previsto all’art 38 cpv.\n6 LALPT), l’autorità amministrativa accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata\nalle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo il suo libero\nconvincimento.\nA mente di questo Tribunale, nel caso di specie, il Consiglio di Stato era\nsenz’altro autorizzato in forza di un anticipato giudizio sulle prove, a\nrinunciare al sopralluogo richiesto, ritenuto che la documentazione a sua\ndisposizione bastava ai fini di un corretto giudizio (cfr. DTF 112 Ia 202 consid."}