Per i motivi anzidetti e per l’annullamento della risoluzione impugnata che ne è l’inevitabile conseguenza si rende superfluo verificare la sussistenza di un interesse pubblico preponderante e del rispetto del principio di proporzionalità. 7. Tasse e spese di giustizia, ripetibili Poiché il comune è intervenuto non a difesa di interessi patrimoniali ma nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche va esente da spese e tasse di giustizia; dovrà invece versare congrue ripetibili alla parte vittoriosa. Per questi motivi, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.