Tutto ben considerato non si ravvisano ragioni pianificatorie pertinenti giustificanti la zona in contestazione. Il fatto che il comune non ritenga dati i presupposti per inserire i terreni litigiosi nella zona edificabile, non è motivo sufficiente per relegarli nel limbo di una zona senza destinazione. Nelle circostanze il comune avrebbe dovuto attribuire i terreni dei ricorrenti ad una specifica zona di PR. Approvando nondimeno il contestato azzonamento il Consiglio di Stato ha violato il diritto federale e pertanto la risoluzione impugnata dev’essere annullata su questo punto. Il corrispondente petito ricorsuale dev’essere conseguentemente accolto.