I fondi dei ricorrenti non costituiscono una potenziale propaggine dell’attuale zona edificabile, dovuta all’incertezza sulla sua definitiva dimensione, rispettivamente non ne costituiscono una tappa futura, basata su pertinenti ragioni pianificatorie. Né d’altra parte è in qualche modo resa verosimile la necessità di ricorrere ai terreni in esame, in aggiunta alla zona edificabile definitiva, dopo l’attuale periodo di quindici anni. Tutto ben considerato non si ravvisano ragioni pianificatorie pertinenti giustificanti la zona in contestazione.