Non solo i fondi in discussione non facevano parte della zona edificabile e non potevano quindi essere tolti a quello scopo, ma chiaramente la zona edificabile definitiva, nettamente delimitata a nord dalla linea della funivia, comprende tutte le aree presumibilmente necessarie all’edificazione nell’orizzonte temporale del PR (15 anni). I fondi dei ricorrenti non costituiscono una potenziale propaggine dell’attuale zona edificabile, dovuta all’incertezza sulla sua definitiva dimensione, rispettivamente non ne costituiscono una tappa futura, basata su pertinenti ragioni pianificatorie.