Altre incertezze, non determinate da motivi pianificatori, non giustificano remore nell’adempimento del dovere di pianificare. Si consideri, avverte il Tribunale federale, che “per sua natura la pianificazione è chiamata a operare in un futuro per molti versi ancora oscuro, ch’essa contribuisce con la sua azione a formare. Ora questa funzione può essere assolta unicamente da una pianificazione vincolante, su cui il proprietario possa fare affidamento” (DTF 118 Ia 165 consid. 3c, pag. 173, trad. ns). 4.3 Risulta da questo excursus