Precisa che “l’intento è stato chiaramente quello di limitare la zona edificabile all’area che si trova a sud del tracciato della funicolare” e che “nella zona SDS, dove sono compresi i fondi del ricorrente, le particelle libere da costruzioni sono ancora in netta maggioranza.” Il “lembo di territorio” censurato dal Consiglio di Stato al quale si riferisce il ricorso era effettivamente una superficie ristretta, interamente circondata da zone edificabili, non così i terreni in discussione “di una superficie sensibilmente maggiore” e non confinanti con la zona edificabile. Chiede quindi la reiezione del ricorso.