Escluderle comporta una “non oculata gestione delle risorse e delle infrastrutture già realizzate” e dunque la violazione del principio “secondo cui le norme del PR devono assicurare un ordinato uso e sfruttamento del territorio”. D’altronde il comparto comprende terreni già edificati, ragion per cui non si vede come si possa negare l’edificabilità del piccolo “lembo di territorio” costituita dalle due particelle senza violare il principio della parità di trattamento. Tanto più che in casi analoghi il Consiglio di Stato ha ritenuto imporsi una riconsiderazione globale.