{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-323_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21307&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da5316fed1a6df1d824b8104f25377b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.323"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.323"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.323"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:03", "Checksum": "65bfeb9cc2ad3a038b356af5a6abf4d1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.323\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSi evince chiaramente da queste puntualizzazioni che la zona senza destinazione specifica non è stata creata nell’intento di ridurre (attraverso una misura meno drastica del non azzonamento) una zona edificabile eccedente il fabbisogno dei prossimi quindici anni. Non solo i fondi in discussione non facevano parte della zona edificabile e non potevano quindi essere tolti a quello scopo, ma chiaramente la zona edificabile definitiva, nettamente delimitata a nord dalla linea della funivia, comprende tutte le aree presumibilmente necessarie all’edificazione nell’orizzonte temporale del PR (15 anni). I fondi dei ricorrenti non costituiscono una potenziale propaggine dell’attuale zona edificabile, dovuta all’incertezza sulla sua definitiva dimensione, rispettivamente non ne costituiscono una tappa futura, basata su pertinenti ragioni pianificatorie.\nNé d’altra parte è in qualche modo resa verosimile la necessità di ricorrere ai terreni in esame, in aggiunta alla zona edificabile definitiva, dopo l’attuale periodo di quindici anni.\nTutto ben considerato non si ravvisano ragioni pianificatorie pertinenti giustificanti la zona in contestazione. Il fatto che il comune non ritenga dati i presupposti per inserire i terreni litigiosi nella zona edificabile, non è motivo sufficiente per relegarli nel limbo di una zona senza destinazione.\nNelle circostanze il comune avrebbe dovuto attribuire i terreni dei ricorrenti ad una specifica zona di PR.\nApprovando nondimeno il contestato azzonamento il Consiglio di Stato ha violato il diritto federale e pertanto la risoluzione impugnata dev’essere annullata su questo punto. Il corrispondente petito ricorsuale dev’essere conseguentemente accolto.\nPercontro la domanda volta all’attribuzione dei particellari litigiosi alla zona edificabile dev’essere respinta: spetta infatti al comune determinare il tipo di zona alla quale assegnare definitivamente i fondi.\n6. Per i motivi anzidetti e per l’annullamento della risoluzione impugnata che ne è l’inevitabile conseguenza si rende superfluo verificare la sussistenza di un interesse pubblico preponderante e del rispetto del principio di proporzionalità.\n7. Tasse e spese di giustizia, ripetibili\nPoiché il comune è intervenuto non a difesa di interessi patrimoniali ma nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche va esente da spese e tasse di giustizia; dovrà invece versare congrue ripetibili alla parte vittoriosa.\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza la risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui approva l'inserimento delle particelle _ e _RFD _______ in zona SDS.\n2. Non si\nprelevano tasse né spese di giustizia. Il Comune verserà al ricorrente fr.\n1'000.- di ripetibili.\n3. Intimazione: -\nAvv.____________, _\n- Municipio di ________\n- Consiglio di Stato, __________\n- Sezione pianificazione urbanistica, ____________\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}