{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-323_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21307&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "da5316fed1a6df1d824b8104f25377b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.323"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.323"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.323"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:03", "Checksum": "65bfeb9cc2ad3a038b356af5a6abf4d1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 21.08.1995 90.1994.323\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n30 agosto 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 31 gennaio 1994 di\n|\n|\n__________di _, _ _, rappr. da: avv. __________. ________, __,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1993 che approva il PR del Comune di _ e nel contempo respinge i ricorsi di prima istanza dei qui insorgenti |\nvisto le osservazioni 17 maggio 1994 del Comune di _________e la risposta 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato\nvisto il sopralluogo del 4 ottobre 1994\nletti gli atti ed esperiti gli accertamenti necessari\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Il __________ è proprietario dei part. _e _ RFD _ (sezione _). Il PR di __________, Sezione _e _, adottato dal Consiglio comunale il 24 febbraio 1992 e approvato dal Consiglio di Stato con la querelata risoluzione, le inserisce entrambe al territorio senza destinazione specifica SDS.\nI ricorrente che già aveva impugnato il PR in prima istanza e che aveva visto respingere il proprio gravame dal Consiglio di Stato, insorge nuovamente in questa sede, chiedendo che l’assegnazione dei mappali di sua proprietà alla zona SDS venga annullata e che le stesse vengano inserite in zona R2 o R2a. Con protesta di spese e ripetibili.\nSi duole della violazione della garanzia costituzionale della proprietà e della parità di trattamento. Le due particelle confinano con la zona edificabile e sono urbanizzate, sono dunque idonee all’edificazione. Escluderle comporta una “non oculata gestione delle risorse e delle infrastrutture già realizzate” e dunque la violazione del principio “secondo cui le norme del PR devono assicurare un ordinato uso e sfruttamento del territorio”. D’altronde il comparto comprende terreni già edificati, ragion per cui non si vede come si possa negare l’edificabilità del piccolo “lembo di territorio” costituita dalle due particelle senza violare il principio della parità di trattamento. Tanto più che in casi analoghi il Consiglio di Stato ha ritenuto imporsi una riconsiderazione globale.\nb. Nelle sue osservazioni il Municipio fa valere che “il dimensionamento del piano è più che sufficiente a garantire i bisogni futuri.” Illustra l’ubicazione dei fondi litigiosi che non confinano con la zona R2a. Precisa che “l’intento è stato chiaramente quello di limitare la zona edificabile all’area che si trova a sud del tracciato della funicolare” e che “nella zona SDS, dove sono compresi i fondi del ricorrente, le particelle libere da costruzioni sono ancora in netta maggioranza.” Il “lembo di territorio” censurato dal Consiglio di Stato al quale si riferisce il ricorso era effettivamente una superficie ristretta, interamente circondata da zone edificabili, non così i terreni in discussione “di una superficie sensibilmente maggiore” e non confinanti con la zona edificabile.\nChiede quindi la reiezione del ricorso.\nNelle sue osservazioni il Consiglio di Stato espone i motivi a sostegno della propria risoluzione e propone la reiezione dell’impugnativa. Vi torneremo più in dettaglio, occorrendo, nei considerandi.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\nIn Ordine\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto la legittimazione attiva della ricorrente, già insorta, per gli stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nPresentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.\n2. Garanzia della proprietà\nLa ricorrente si duole che l’inserimento dei suoi fondi in zona non edificabile violi la garanzia della proprietà sancita dall’art. 22ter Cost.\n2.1 L’art. 22ter Cost., adottato da popolo e Cantoni il 14 settembre 1969 in una con l’art. 22quater sulla pianificazione del territorio, eleva la proprietà a diritto costituzionalmente garantito. La garanzia della proprietà non è però assoluta: Confederazione e Cantoni hanno facoltà di restringerla, risp. di espropriarla, in via legislativa, se l’interesse pubblico lo richiede.\nLa garanzia ha per oggetto:\na) la proprietà in quanto istituto (Institutsgarantie) e\nb) i diritti individuali del proprietario contro gli interventi dello\nStato (Bestandesgarantie)\n2.2 Garanzia della proprietà come istituto\nIl legislatore non può emanare norme che sopprimono l’istituto giuridico, lo vanificano, lo svuotano della sua sostanza, ne intaccano il nucleo vitale. Deve salvaguardare i diritti essenziali di disposizione e di godimento inerenti alla proprietà; lasciare ai privati un minimo di autonomia nella disposizione dei loro diritti patrimoniali (G. Müller, Commentaire del Cost. féd. art. 22ter n. 12).\n2.3 Garanzia dei diritti individuali\nSono protetti i diritti patrimoniali concreti del proprietario, ad es. la proprietà di un determinato fondo, una servitù, il possesso.\nLa garanzia dell’art. 22ter Cost. vieta a tutti gli organi statali - al legislatore come agli organi esecutivi - di limitare questi diritti, nella misura in cui la restrizione non si fonda su una base legale sufficiente, non è giustificata da motivi d’interesse pubblico e non è proporzionale (G. Müller, op. cit. n. 16).\n3. Base legale"}