Ma in quel caso avrebbe dovuto attribuirlo o alla zona agricola o a una zona di protezione, rispettivamente ad un’altra delle zone istituibili in base all’art. 18 LPT. Difronte ad una momentanea incertezza circa la definitiva destinazione del terreno avrebbe potuto far capo alla misura di salvaguardia per eccellenza della pianificazione, la zona di pianificazione. Rifugiarsi invece nella zona SDS costituisce un’elusione delle norme che reggono questo istituto (art. 27 LPT, art. 66 seg.