In tal senso la motivazione del provvedimento nella risposta del comune, in particolare a pag. 8: “La part. no. ______________di ______________è ancor più lontana dalla zona edificabile della part. no. ______________. Essa si trova in una zona con poche edificazioni, che il precedente PR già attribuiva alla zona residua (Zr).” E quindi, difronte ad una contenibilità della zona edificabile giudicata ampiamente sufficiente, il comune non ha ritenuto giustificato inserirvi il fondo litigioso. Ma in quel caso avrebbe dovuto attribuirlo o alla zona agricola o a una zona di protezione, rispettivamente ad un’altra delle zone istituibili in base all’art. 18 LPT.