Una parte del territorio, di per sé edificabile, viene sottratta (temporaneamente) all’edificazione per eventualmente esservi ammessa successivamente se, come è previsto, l’evoluzione del fabbisogno lo richiederà. L’area potenzialmente edificabile viene suddivisa in settori da aprirsi in tappe successive all’edificazione. E’ la surricordata Baugebietsetappierung. 6.2.2.1 La giurisprudenza federale ha ammesso già prima dell’entrata in vigore della LPT e quindi dell’art. 18 cpv. 2 la zona di riserva. Ha ritenuto che “se il comune può limitare l’area edificabile commisurandola al fabbisogno dei prossimi quindici anni può anche scaglionarne nel tempo l’edificazione” (DTF 104 Ia 131 consid.