la costituzione di zone residue o di riserva può essere ammessa solo se sorretta da valide ragioni di natura pianificatoria. 6.2.1 La zona residua verrà creata in quelle porzioni del territorio che per la loro dimensione, natura, configurazione, qualità del suolo, ecc. non rientrano nella definizione di nessuna delle zone ordinarie del PR o non potrebbero ragionevolmente esservi incluse. Si tratta ad esempio di scampoli di terreno, residuati da una razionale suddivisione del territorio nelle diverse zone, i quali non servono per l’agricoltura, non si prestano all’edificazione né hanno funzione protettiva.