a) annoverava tra le diverse zone di utilizzazione la zona residua. Questa zona comprendeva naturalmente ogni superficie senza destinazione speciale, segnatamente tutto il territorio improduttivo, ma se ne estese l’accezione fino ad abbracciare “il territorio di riserva e di transizione che potrà successivamente venire incluso nelle future zone di sviluppo o di verde” (Scolari, Commentario della legge edilizia n. 51 all’art. 16, cit. in DTF 114 Ia 315 consid. 3a). Più specificamente per la zona di riserva può essere fatto riferimento all’art. 80 LALPT.