L’edificazione è possibile solo in via eccezionale, in applicazione dell’art. 24 LPT, tenuto altresì conto del carattere transitorio del comprensorio, la cui destinazione futura non dev’essere ostacolata o impedita. Nel diritto cantonale l’art. 28 cpv. 2 lett. n, LALPT menziona tra i possibili contenuti delle schede grafiche di PR il “territorio senza destinazione specifica”, ma non ne precisa natura e finalità. Può fornire utili lumi in proposito il richiamo alla LE 73 il cui art. 16 cpv. 2 lett. a) annoverava tra le diverse zone di utilizzazione la zona residua.