Incombe ai Comuni determinare la zona agricola, precisando nei loro PR almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel PD (art. 4 LTAgr). La zona agricola a norma della LTAgr comprende le SAC, gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità nonché i territori agricoli sussidiari che nell’interesse generale devono essere utilizzati dall’agricoltura (art. 5 LTAgr). L’art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT indica tra i contenuti delle schede grafiche del PR le zone agricole nella definizione fornitane dal succitato art. 5 LTAgr.