vi fanno parte i terreni idonei all’utilizzazione agricola o all’orticoltura, rispettivamente quelli che nell’interesse generale devono essere utilizzati dall’agricoltura. Dal canto suo la legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19.12.1989 (LTAgr) fa obbligo al cantone di delimitare nel PD - e precisamente nelle rappresentazioni grafiche - le superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) e gli altri terreni idonei all’utilizzazione agricola (art. 2 e 3 LTAgr). Incombe ai Comuni determinare la zona agricola, precisando nei loro PR almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel PD (art. 4 LTAgr).