possa dedursi dalla normale autonomia comunale, che ne risulta così precisata (cfr. per analogia le considerazioni in 118 Ia 245 consid. 3c, in part. pag. 250). 5. Part. 746 RFD Lugano 5.1 La ricorrente si duole dell’attribuzione alla zona agricola di detto fondo. Rammentiamo in proposito che quella agricola figura tra le tre zone fondamentali che il PR deve delimitare a norma dell’art. 14 LPT. Il suo contenuto è specificato dall’art. 16 LPT; vi fanno parte i terreni idonei all’utilizzazione agricola o all’orticoltura, rispettivamente quelli che nell’interesse generale devono essere utilizzati dall’agricoltura.