A prescindere dall’ovvia inidoneità di questa forma indiretta ad adempiere il dettato dell’art. 4 LPT, in vigore già prima che, votando nel 1986 il credito per la revisione del PR, il Consiglio comunale desse avvio alla surricordata sua lunga gestazione, la censura va disattesa. Il diritto di essere sentito è infatti stato rispettato dalla procedura di adozione delle varianti in esame e peraltro un’eventuale violazione sarebbe stata sanata in questa sede, posto che i punti litigiosi involvono mere questioni di diritto sulle quali è data piena cognizione dell’istanza giudicante (cfr. DTF 118 Ib 111 seg. consid. 4). 2.2 Mancato sopralluogo La censura è inconferente: