Ia 19 consid. 1c e rinvii).” Cfr. parimenti DTF 119 Ia 141 consid. 5 a bb. L’estensione del diritto viene definita in primo luogo dal diritto procedurale cantonale. Se tale tutela risulta insufficiente, si applicano le regole procedurali deducibili direttamente dall’art. 4 Cost, che garantiscono al cittadino diritti di difesa minimi in ogni vertenza. 2.1 Partecipazione della popolazione La giurisprudenza federale ravvisa due distinti momenti nel processo pianificatorio: la formazione della volontà politica, da un lato (pianificazione in quanto atto politico dello Stato) e la protezione giuridica, dall’altro. Quest’ultima è garantita, giusta l’art. 33 cpv.