914 figurava in zona residua. Poiché la zona edificabile attuale “soddisfa più che abbondantemente le previsioni di sviluppo futuro del Comune per i prossimi 15 anni”, non si giustificava di inserirvi dei terreni parecchio discosti da essa, come la part. 914 ed anche, peraltro, come diversi altri fondi “che si trovano nella medesima situazione di fatto di quello della ricorrente, ai quali è stato riservato analogo trattamento giuridico.” In merito alla part.