{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-322_1995-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21306&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17573bbbc4d07ac15a87c15d9d9b9824"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.322"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:07", "Checksum": "57d4ec39994f26f71aaab7ba87658e4a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl provvedimento deve infatti porsi in consonanza con l’obbligo di pianificare sancito dall’art. 2 LPT e ripreso per il PR dall’art. 14 LPT. Il territorio comunale dev’essere suddiviso in zone e in particolare nelle zone edificabili, agricole e protette, definite nei loro tratti essenziali dagli art. 15, 16 e 17 LPT. La possibilità offerta dall’art. 18 LPT di delimitare altre zone e segnatamente di non attribuire a specifiche zone determinati comparti o di rinviarne l’azzonamento dev’essere vista alla luce di quest'obbligo. Tutto il territorio deve avere una destinazione chiara e definita: la costituzione di zone residue o di riserva può essere ammessa solo se sorretta da valide ragioni di natura pianificatoria.\n6.2.1 La zona residua verrà creata in quelle porzioni del territorio che per la loro dimensione, natura, configurazione, qualità del suolo, ecc. non rientrano nella definizione di nessuna delle zone ordinarie del PR o non potrebbero ragionevolmente esservi incluse. Si tratta ad esempio di scampoli di terreno, residuati da una razionale suddivisione del territorio nelle diverse zone, i quali non servono per l’agricoltura, non si prestano all’edificazione né hanno funzione protettiva. Il motivo della loro mancata inclusione in una zona ordinaria del PR non sta nell’incertezza circa la loro definitiva destinazione, ma perché é chiaramente escluso che possano esservi attribuiti. E’ questo il vero e proprio territorio senza destinazione specifica. Corrisponde suppergiù ai terreni improduttivi della LE.\nPacificamente non è con questo contenuto che è stata delimitata la zona senza destinazione specifica in contestazione.\n6.2.2 Più complessa e problematica è la questione delle zone di riserva.\nSi tratta per lo più di zone di transizione, destinate in ultima analisi all’edificazione ma momentaneamente tenute in riserva, nelle quali è intanto consentito solo l’uso fin lì fattone, l’edificazione potendovi essere ammessa solo a titolo eccezionale, a norma dell’art. 24 LPT, tenuto comunque conto della possibile destinazione futura, da non pregiudicare.\nDue possono essere essenzialmente i motivi per creare una zona di riserva.\nIl primo può risiedere nell’incertezza circa l’evoluzione futura, sia demografica che edilizia: un determinato comprensorio è di per sé atto all’edificazione ma non vi sono elementi sufficientemente attendibili per ritenerlo verosimilmente necessario all’edificazione nei prossimi quindici anni, anche se questa eventualità non può essere scartata ed è in linea di massima auspicata. Può quindi essere utile creare una zona d’attesa, non attribuendole nel frattempo una destinazione che potrebbe entrare in conflitto con quella futura, eventuale.\nIl secondo motivo è di natura politico-insediativa. Nella grande maggioranza dei casi i comuni si trovano difronte ad una zona edificabile largamente sovraddimensionata. Gli scopi e i principi pianificatori fondamentali richiedono che venga ridotta. Tuttavia una drastica amputazione non è spesso politicamente proponibile. Tra i provvedimenti meno incisivi ma comunque utili allo scopo figura l’istituzione di zone di riserva. Una parte del territorio, di per sé edificabile, viene sottratta (temporaneamente) all’edificazione per eventualmente esservi ammessa successivamente se, come è previsto, l’evoluzione del fabbisogno lo richiederà. L’area potenzialmente edificabile viene suddivisa in settori da aprirsi in tappe successive all’edificazione. E’ la surricordata Baugebietsetappierung.\n6.2.2.1 La giurisprudenza federale ha ammesso già prima dell’entrata in vigore della LPT e quindi dell’art. 18 cpv. 2 la zona di riserva. Ha ritenuto che “se il comune può limitare l’area edificabile commisurandola al fabbisogno dei prossimi quindici anni può anche scaglionarne nel tempo l’edificazione” (DTF 104 Ia 131 consid. 4b, pag. 141). “Nell’ampia competenza di delimitare il territorio edificabile è chiaramente compresa quella meno estesa di liberarlo in tappe successive all’edificazione” (DTF 108 Ia 33 consid. 3, pag. 36). “La LPT non vieta che cantone e comuni si sdebitino in più fasi (in mehreren Schritten) dell’obbligo di adottare il PR” (DTF 110 Ib 265 consid. 4 pag. 267). Lo scaglionamento (Etappierung) è stato considerato l’antidoto, in alternativa al dezonamento (Auszonung), contro il sovraddimensionamento della zona edificabile. Una semplice urbanizzazione per tappe, la cui anticipazione i proprietari possano chiedere a loro spese, non consentirebbe di controllare altrettanto bene l’evoluzione né di combattere con altrettanta efficacia il fenomeno indesiderabile e antieconomico dell’edificazione sparsa (DTF 104 Ia 131 seg. consid. 4)\nNon esclusa a priori dalla giurisprudenza è inoltre la creazione di zone di riserva che, in aggiunta alla zona edificabile prevista per i prossimi quindici anni, tengano libere da precise destinazioni le aree presumibilmente occorrenti all’edificazione nel periodo successivo. La condizione è che tali aree non siano già necessarie e da urbanizzarsi nel periodo precedente. In questo caso si dà l’ipotesi dell’art. 15 lett. b LPT e le aree vanno incluse nella zona edificabile (DTF 110 Ia 53).\nQuesta ammissione in linea di principio della zona di riserva non deve trarre in inganno. Come sopra anticipato, la giurisprudenza federale usa criteri alquanto restrittivi nei confronti di questo strumento. La tendenza è chiaramente di riconoscere la compatibilità con l’obbligo di pianificare solo nei casi in cui il differimento è dovuto all’incertezza sulla definitiva destinazione da attribuire al comparto."}