{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-322_1995-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21306&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17573bbbc4d07ac15a87c15d9d9b9824"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.322"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:07", "Checksum": "57d4ec39994f26f71aaab7ba87658e4a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCorrisponde a principi generali del diritto pubblico e in particolare al diritto di essere sentito, che i motivi della decisione debbano essere noti all’interessato. “S’egli infatti non conosce i fatti e le norme ritenute decisive dall’autorità decidente non potrà spesso farsi un quadro dell’effettiva portata della decisione. Per di più non potrà adeguatamente impugnarla, giacché né lui né l'autorità ricorsuale avranno gli elementi per controllarne la fondatezza“ (DTF 98 Ia 460 ss, trad. ns.).\nIn linea con questo principio, l’art. 26 LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per giunta la forma scritta.\nNon occorre che la motivazione si esprima su tutti gli argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi ai punti essenziali ai fini del giudizio (cfr. DTF 112 Ia 110).\nCosì nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee essenziali i motivi per i quali ha respinto i ricorsi ed approvato, malgrado le censure ricorsuali, il posteggio litigioso. Ciò è d’altronde bastato alla ricorrente per presentare un più che circostanziato ricorso.\n3. Garanzia della proprietà\nLa ricorrente si duole che l’inserimento dei suoi fondi in zona non edificabile violi la garanzia della proprietà sancita dall’art. 22ter Cost.\n3.1 L’art. 22ter Cost., adottato da popolo e Cantoni il 14 settembre 1969 in una con l’art. 22quater sulla pianificazione del territorio, eleva la proprietà a diritto costituzionalmente garantito. La garanzia della proprietà non è però assoluta: Confederazione e Cantoni hanno facoltà di restringerla, risp. di espropriarla, in via legislativa, se l’interesse pubblico lo richiede.\nLa garanzia ha per oggetto:\na) la proprietà in quanto istituto (Institutsgarantie) e\nb) i diritti individuali del proprietario contro gli interventi dello Stato (Bestandesgarantie)\n3.2 Garanzia della proprietà come istituto\nIl legislatore non può emanare norme che sopprimono l’istituto giuridico, lo vanificano, lo svuotano della sua sostanza, ne intaccano il nucleo vitale. Deve salvaguardare i diritti essenziali di disposizione e di godimento inerenti alla proprietà; lasciare ai privati un minimo di autonomia nella disposizione dei loro diritti patrimoniali (G. Müller, Commentaire del Cost. féd. art. 22ter n. 12).\n3.3 Garanzia dei diritti individuali\nSono protetti i diritti patrimoniali concreti del proprietario, ad es. la proprietà di un determinato fondo, una servitù, il possesso.\nLa garanzia dell’art. 22ter Cost. vieta a tutti gli organi statali - al legislatore come agli organi esecutivi - di limitare questi diritti, nella misura in cui la restrizione non si fonda su una base legale sufficiente, non è giustificata da motivi d’interesse pubblico e non è proporzionale (G. Müller, op. cit. n. 16).\n4. Base legale\nLe restrizioni di diritto pubblico della proprietà devono avere una base legale, devono cioè essere previste da una norma generale e astratta emanata dall’organo competente. Per gli atti normativi importanti la competenza spetta in linea di principio al legislatore; è cioè richiesta una legge in senso formale, soggetta a referendum. Per disposizioni di secondaria importanza basta invece una legge in senso materiale (ordinanza o regolamento) emanata dall’esecutivo, al quale il legislatore può peraltro delegare entro certi limiti e a certe condizioni le proprie competenze legislative (cfr. G. Müller, Comm. Cost. fed., art. 22ter n. 27 seg.). Se poi le restrizioni della proprietà sono particolarmente incisive la giurisprudenza federale esige una legge formale chiara ed univoca (DTF 115 Ia 288).\n4.1 A proposito di restrizioni della proprietà poste in atto da un piano regolatore va considerato ch’esso non costituisce né una norma generale astratta né una decisione amministrativa, ma un istituto giuridico sui generis che a seconda dei casi si apparenta piuttosto all’una che all’altra categoria .\nIn adempimento del precetto costituzionale che prescrive una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio, il PR disciplina l’uso ammissibile del territorio comunale suddividendolo in zone e stabilendo le norme di attuazione concernenti sia le singole zone sia l’intero territorio.\nNella misura in cui le relative disposizioni regolano “una pluralità di situazioni concrete sumibili a una fattispecie tipica” (DTF 90 I 352) o, in altri termini, “hanno per destinatari una cerchia indeterminata di persone e (...) disciplinano una serie indefinita di fattispecie prescindendo dal caso concreto e dalle persone” (Rep. 1986 302, 306; DTF 106 Ia 386), la restrizione della proprietà che ne procede trova in esse, norme astratte e generali, adottate dal legislatore comunale e soggette a referendum, la propria base legale."}