{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-322_1995-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21306&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17573bbbc4d07ac15a87c15d9d9b9824"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.322"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:07", "Checksum": "57d4ec39994f26f71aaab7ba87658e4a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto la legittimazione attiva della ricorrente, già insorta, per gli stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nPresentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.\n2. Diritto di essere sentito\nLa ricorrente lamenta la mancata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio, il sopralluogo rifiutato, la carenza di motivazione.\nLe diverse censure sono tutte riconducibili alla violazione del diritto di essere sentito, così definito dal Tribunale federale nella sentenza 6.4.1994 in re Lucchini e LLCC c. TPT (1P.513/1993): “il diritto di essere sentito - inteso in senso lato - serve da un lato all’accertamento dei fatti e costituisce, dall’altra, la facoltà per il cittadino di partecipare all’emanazione di una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica, e permette, segnatamente, prima che venga adottata una decisione, di offrire mezzi di prova relativi a fatti rilevanti o per lo meno di esprimersi sul risultato dell’assunzione delle prove quando ciò sia idoneo a influenzare la decisione da emanare (DTF 118 Ia 19 consid. 1c e rinvii).” Cfr. parimenti DTF 119 Ia 141 consid. 5 a bb.\nL’estensione del diritto viene definita in primo luogo dal diritto procedurale cantonale. Se tale tutela risulta insufficiente, si applicano le regole procedurali deducibili direttamente dall’art. 4 Cost, che garantiscono al cittadino diritti di difesa minimi in ogni vertenza.\n2.1 Partecipazione della popolazione\nLa giurisprudenza federale ravvisa due distinti momenti nel processo pianificatorio: la formazione della volontà politica, da un lato (pianificazione in quanto atto politico dello Stato) e la protezione giuridica, dall’altro.\nQuest’ultima è garantita, giusta l’art. 33 cpv. 2 LPT, contro le decisioni e i piani di utilizzazione (PR) fondati sulla legge e sulle sue disposizioni di applicazione cantonali e federali.\nLa partecipazione della popolazione al processo pianificatorio e per cominciare la sua informazione sugli scopi e sviluppi della pianificazione, cui le autorità devono provvedere a norma dell’art. 4 LPT, è essenzialmente finalizzata alla formazione della volontà politica. Come tale non rientra nel campo applicativo dell’art. 33 LPT. Non è dunque dato ricorso contro la mancata partecipazione della popolazione o una sua carente informazione, se non nella misura in cui ciò violi nel contempo il diritto di essere sentito, garantito dall’art. 4 Cost e quindi protetto giuridicamente (cfr. DTF 111 Ia 168/69, 114 Ia 233 ss).\nDall’art. 4 Cost. è tuttavia unicamente deducibile l’obbligo delle autorità comunali e cantonali di prendere in esame le obiezioni sollevate in procedure di opposizione o di ricorso (o di omologazione), non quelle presentate in uno stadio precedente, dedicato alla formazione della volontà politica, consacrata poi nel PR con la sua adozione da parte dell’organo competente.\nPoiché, dunque, il diritto di partecipare non è garantito al di là del diritto di essere sentito, se la violazione del secondo è sanata non rimane spazio per dolersi della disattenzione del primo. E’ quanto avviene quando contro la decisione inficiata da simile vizio è dato ricorso al Consiglio di Stato, nel cui ambito il ricorrente può esporre le sue ragioni ad un’autorità munita di pieno potere cognitivo, conformemente all’art. 33 cpv. 3 LPT. Analogamente, allorché il Consiglio di Stato ha adottato una modifica d’ufficio, sicché il tribunale interviene come unica istanza e deve giudicare con piena cognizione in applicazione del citato art. 33 cpv. 3 LPT. Non diversamente quando i fatti sono incontestati e il tema litigioso verte unicamente su questioni di diritto, sulle quali la cognizione del tribunale è istituzionalmente piena.\n(Cfr. sul tema DTF 115 Ia 93 seg., 114 Ia 233 ss, 111 Ia 168/69; vedi la critica di Moor, op. cit. vol. II. pag. 293).\nIn concreto, il Municipio, ricordato nelle sue osservazioni il lungo iter seguito dal PR, “in pratica completamente elaborato prima dell’entrata in vigore della LALPT”, fa presente di essersi avvalso della collaborazione di una commissione composta da cittadini dei quartieri interessati dalla revisione del piano, “avente il compito di riferire alle autorità pianificatorie le aspirazione della popolazione”.\nA prescindere dall’ovvia inidoneità di questa forma indiretta ad adempiere il dettato dell’art. 4 LPT, in vigore già prima che, votando nel 1986 il credito per la revisione del PR, il Consiglio comunale desse avvio alla surricordata sua lunga gestazione, la censura va disattesa. Il diritto di essere sentito è infatti stato rispettato dalla procedura di adozione delle varianti in esame e peraltro un’eventuale violazione sarebbe stata sanata in questa sede, posto che i punti litigiosi involvono mere questioni di diritto sulle quali è data piena cognizione dell’istanza giudicante (cfr. DTF 118 Ib 111 seg. consid. 4).\n2.2 Mancato sopralluogo\nLa censura è inconferente: la documentazione agli atti bastava ai fini di un corretto giudizio e il Consiglio di Stato era fondato, in forza di un anticipato giudizio sulle prove, a rinunciare al mezzo probatorio (DFT 112 Ia 202).\nVale pure qui la considerazione che il litigio verte su mere questioni di diritto.\n2.3 Carenze motivazionali"}