{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-322_1995-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21306&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17573bbbc4d07ac15a87c15d9d9b9824"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.322"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:07", "Checksum": "57d4ec39994f26f71aaab7ba87658e4a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 22.08.1995 90.1994.322\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n22 agosto 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 28 gennaio 1994 di\n|\n|\n______________-______________, rappr. da: ______________, ______________ -______________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1993 che approva il PR del Comune di ______________e nel contempo respinge i ricorsi di prima istanza dei qui insorgenti |\nvisto le osservazioni 17 maggio 1994 del Comune di ______________e la risposta 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato\nvisto il sopralluogo del 13 ottobre 1994\nletti gli atti ed esperiti gli accertamenti necessari\nr i t en u t o\nin fatto\na. ______________ ______________è proprietaria dei part. ______________e ______________RFD ______________ (sezione ______________.) Il PR di ______________, ______________e ______________, adottato dal Consiglio comunale il 24 febbraio 1992 e approvato dal Consiglio di Stato con la querelata risoluzione, inserisce la prima in zona agricola e attribuisce la seconda al territorio senza destinazione specifica.\nLa ricorrente che già aveva impugnato il PR in prima istanza e che aveva visto respingere il proprio gravame dal Consiglio di Stato, insorge in questa sede adducendo motivi d’ordine e di merito. Chiede che venga ordinato il sopralluogo, negatole in prima istanza, e in via principale che le località di situazione delle sue particelle vengano inserite in zona R2b, rispettivamente che lo siano le particelle medesime. Con protesta di spese e ripetibili.\nCensura in particolare la mancata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio, lamenta la violazione del diritto di essere sentito in punto sia al negato sopralluogo sia alla motivazione, stereotipata ed elusiva del Consiglio di Stato. Nella sostanza si duole della violazione della garanzia costituzionale della proprietà e della parità di trattamento. Le due particelle, ma segnatamente la ______________”sono inserite in una zona di per sé omogenea, atta all’edificazione, attrezzata e sulla quale in grossa parte già esistono costruzioni.” Soprattutto censurabile è l’attribuzione della part. ______________ al territorio senza destinazione specifica, “poiché rappresenta l’assoluta indecisione dell’autorità pianificatoria a sapere cosa fare di questa zona, sulla quale appunto molti proprietari già hanno costruito, mentre altri ne sono stati impossibilitati.” E’ così violato l’art. 15 LPT.\nCarente è in concreto un interesse pubblico prevalente sugli interessi privati “che per la ricorrente giustificano la richiesta di edificabilità delle particelle in discussione.”\nb. Nelle sue osservazioni il Municipio illustra il lungo iter seguito dal PR, “in pratica completamente elaborato prima dell’entrata in vigore della LALPT”; ossia prima della relativa normativa sulla partecipazione della popolazione (art. 32 e 33 LALPT). Il Municipio ha nondimeno messo in atto una procedura partecipativa avvalendosi “della collaborazione di una commissione composta da cittadini di quei quartieri, avente il compito di riferire all’autorità pianificatoria le aspirazioni della popolazione.” Precisa che tale commissione è stata istituita già nel 1984, “subito dopo la decisione del Consiglio comunale di dare inizio alla revisione del PR.” “Il Municipio ritiene pertanto di aver ossequiato il disposto dell’art. 4 cpv. 1 e 2 LPT, che peraltro non gli poteva essere direttamente opposto.” Espone quindi i motivi per cui il rifiuto di sopralluogo resiste alla censure ricorsuali e così per la pretesa carenza di motivazione. Seppur forzatamente concisa (ben 67 sono stati i ricorsi contro il PR di ______________e ______________, di cui parecchi con fattispecie identiche), la motivazione consente di “dedurre gli elementi essenziali sui quali si è fondato il Consiglio di Stato.”\nQuanto all’asserita violazione della proprietà il Municipio precisa che già nel precedente PR la part. 914 figurava in zona residua. Poiché la zona edificabile attuale “soddisfa più che abbondantemente le previsioni di sviluppo futuro del Comune per i prossimi 15 anni”, non si giustificava di inserirvi dei terreni parecchio discosti da essa, come la part. 914 ed anche, peraltro, come diversi altri fondi “che si trovano nella medesima situazione di fatto di quello della ricorrente, ai quali è stato riservato analogo trattamento giuridico.”\nIn merito alla part. ______________, il Municipio, precisato che la proprietà è “completamente circondata dal bosco e lontana dalla zona edificabile”, riferisce che la sua assegnazione alla zona agricola “è avvenuta su indicazione della Sezione agricoltura del Dipartimento dell’economia pubblica, che ne ha determinato l’idoneità per la foraggicultura ed il pascolo.” Tale assegnazione rispetta peraltro la pianificazione di rango superiore, “poiché la destinazione agricola dell’area in questione è stabilita dal piano direttore.” La soluzione contestata, conclude il Municipio, è quindi sorretta da validi ragioni d’ordine pianificatorio e sfugge alla censura di questo tribunale. Il comune chiede quindi il rigetto, nella misura in cui è ricevibile, del ricorso.\nNelle sue osservazioni il Consiglio di Stato espone i motivi a sostegno della propria risoluzione e propone la reiezione dell’impugnativa. Vi torneremo più in dettaglio, occorrendo, nei considerandi.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\nIn Ordine\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione."}