In un comune come Lugano non si può sostenere validamente che i costi per la realizzazione di un asilo, preventivati in Fr. 3’783’000.-, dai quali vanno tolti Fr. 757’000.- per sussidi e contributi, per un totale quindi di Fr. 3’026’000.- (e non Fr. 4’000’000.- come ipotizzato dalla ricorrente) non sono sopportabili. Anche questa censura non merita quindi accoglimento. 9. Per le pregresse considerazioni il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese e le tasse seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso é respinto. 2. La tassa e le spese di giudizio per complessivi fr.