Nulla consente infatti di ritenere, sulla base degli atti in nostro possesso, che il pianificatore non avesse sufficienti elementi a disposizione per decidere a ragion veduta se istituire il vincolo all’esame. 3. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv.