{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-321_1995-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21305&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7a6e1cfd7385bde3ca01ff0016c1505e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.321"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.321"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:39", "Checksum": "0a11cf3f8cc4a8f592180ebb9f3ef7b7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.321\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n27 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nvicecancelliera |\nDaniela Regazzi |\nvisto il ricorso del 28 gennaio 1994 di\n|\n|\n______________ rappr. da: avv______________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione del 7 dicembre 1993 del Consiglio di Stato che approva il piano regolatore (revisione 1992) del Comune di Lugano sezione ______________/______________; |\nviste le osservazioni del 17 maggio 1994 del Municipio di _________ e la risposta del 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato;\nletti ed esaminati gli atti, esperiti i necessari accertamenti,\nr i t e n u t o\nin fatto\na. La signora ______________ ______________è proprietaria del mappale n. ______________RF di Lugano sezione ______________a/______________sito nella frazione di ______________.\nTrattasi di un terreno situato in una zona residenziale tranquilla con un’imprendibile vista sul golfo del lago di ______________.\nb. La particella è stata attribuita unitamente ai mappali n. ______________ e ______________,dal PR adottato dal comune in data 24 febbraio 1992, alla zona attrezzature pubbliche (AP-EP) per la realizzazione di una scuola materna.\nc. Contro questa decisione la signora ______________ è insorta, in data\n10 luglio 1992, al Consiglio di Stato, contestando la necessità di nuove sezioni d’asilo ritenuto che, a suo dire, il tasso di natalità all’interno del comune è in continua diminuzione.\nd. Con decisione 7 dicembre 1993 qui impugnata, l’autorità governativa ha però approvato la revisione del PR Sezione ______________/______________del Comune di ______________respingendo il ricorso dell’insorgente. Nel merito il Governo ha in particolare rilevato che l’applicazione di un tasso di natalità dello 0,9% annui (anche se riferito all’intero territorio comunale e non solamente alla zona di ______________)in concreto si giustifica, considerata la particolare vocazione residenziale del comparto, nonché la sua specifica contenibilità. A titolo abbondanziale ha inoltre evidenziato come anche riducendo il tasso di natalità allo 0,6 % (come registrato nel decennio 79-88) risulterebbe comunque un fabbisogno di 38 unità corrispondente a due sezioni, che, per motivi logistici, sarebbe impensabile concentrare entrambe nell’attuale sede di ______________.Da qui la necessità di poter disporre di nuovi spazi.\ne. Dissentendo dalla decisione del Consiglio di Stato, la signora __________ ha inoltrato ricorso innanzi a questo Tribunale. L’insorgente ripropone in sostanza domande e motivazioni sollevate in prima istanza.\nSia il Municipio di ______________, con osservazioni del 17 marzo 1994 che il Consiglio di Stato, con risposta del 18 maggio 1994, chiedono la reiezione dell’impugnativa con argomentazioni che verranno all’occorrenza riprese nei considerandi di diritto.\nf. In data 13 ottobre 1994 è stato esperito un sopralluogo che ha dato modo alle parti di riconfermarsi nelle rispettive allegazioni e domande.\nin diritto\n1. La competenza del Tribunale è data dagli articoli 26 quater lett. D LOG e 38 LALPT.\nLa ricorrente é legittimata a ricorrere giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.\nIl ricorso, inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all'art. 38 cpv. 1 LALPT è tempestivo e dunque ricevibile in ordine.\n2. La ricorrente rileva che non sono stati eseguiti sufficienti accertamenti.\nA mente di questo Tribunale questa doglianza è priva di oggettivo riscontro. Nulla consente infatti di ritenere, sulla base degli atti in nostro possesso, che il pianificatore non avesse sufficienti elementi a disposizione per decidere a ragion veduta se istituire il vincolo all’esame.\n3. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55)."}