Per finire i ricorrenti avanzano dubbi circa la fattibilità finanziaria dell’opera prevista. In linea di principio non tocca né compete al TPT pronunciarsi sulla bontà, e tantomeno sull'opportunità, di scelte finanziarie adottate dai comuni. Il TPT, dato il riserbo impostogli in casi del genere, non può di regola entrare nel merito delle spese per opere pubbliche che l'autorità comunale decide di accollarsi. Il tribunale interviene quando le scelte pianificatorie sono evidentemente insostenibili dal punto di vista dei costi.