La riserva di questi spazi permette alle autorità incaricate di organizzare il proprio territorio, di far fronte, tra l’altro, al compito pianificatorio di cui all’art. 3 cpv. 2 lett. d LPT, che prevede espressamente l’obbligo di conservare all’interno del paesaggio degli spazi ricreativi, come pure a quello di cui all’art. 3 cpv. 2 lett. c LPT nel quale figura la necessità di tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi agevolandone il pubblico accesso e percorso. Obbligo quest’ultimo ripreso pure dal diritto cantonale all’art 28 cpv. 2 lett. g LALPT ai sensi del quale le rappresentazioni grafiche del PR possono fissare “le modalità e i vincoli per agevolare il pubblico accesso e percorso