Nel merito i ricorrenti rilevano come l’azzonamento previsto viola la loro proprietà, ritenuto che non sono adempiuti i presupposti atti a giustificare una sua limitazione. In particolare essi censurano l’esistenza di un qualsiasi interesse pubblico, come pure della pretesa pubblica utilità del progetto di pianificazione proposto, nonché la sua adeguatezza e conformità ai principi basilari che dottrina e giurisprudenza hanno sviluppato in materia. 4.1 È ovvio che l’assegnazione di un fondo ad una zona per lo svago e il tempo libero comporta una restrizione importante della proprietà privata.