Alla luce di queste considerazioni anche la censura di carenza di documenti probanti la fattibilità del previsto progetto, risulta evidentemente infondata. 3. Prima di procedere all’esame delle censure di merito, va rilevato che il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv.