2 lett. b LPT), rispettivamente di evitare o ridurre al minimo le incidenze negative degli edifici ed impianti d’interesse pubblico sulle basi naturali delle vita (art. 3 cpv. 4 lett. c LPT). Trattasi in sostanza del postulato del coordinamento delle attività d’incidenza territoriale che impone una predeterminazione dei tipi di utilizzazione ammissibili (DTF 118 Ia 504 ss, DTF 116 Ib 55; DFG, Commento alla LPT Introduzione n. 18).