comprova della compatibilità della prevista area di svago con i contenuti naturalisti e la pericolosità del luogo. Nell’adempimento dei propri compiti pianificatori le autorità incaricate devono anche valutare e ponderare tutte le questioni concernenti la protezione dell’ambiente da giudicare in base alle relative disposizioni federali e cantonali. In particolare esse hanno il compito di vegliare affinché gli insediamenti e gli impianti vengano correttamente integrati nel paesaggio (art. 3 cpv. 2 lett. b LPT), rispettivamente di evitare o ridurre al minimo le incidenze negative degli edifici ed impianti d’interesse pubblico sulle basi naturali delle vita (art. 3 cpv.